13 Marzo 2017

Diritto fallimentare

Le cosiddette procedure concorsuali (non solo il fallimento, ma anche il concordato preventivo giudiziale, l’amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa, ed altre più specifiche) si incontrano, specie in tempi di crisi come quelli che oggi viviamo, piuttosto frequentemente.

Proprio per evitare che si debba arrivare in Tribunale, con la complessa e lunga gestione di una delle predette procedure concorsuali, sono stati di recente riammodernati alcuni istituti giuridici che potremmo definire in prevenzione, ed altri nuovi sono stati introdotti nel nostro ordinamento. La nuova disciplina italiana della crisi d’impresa prevede dunque delle soluzioni  che potremmo chiamare “anticipatorie”: a) un concordato preventivo gestito sostanzialmente dai soggetti interessati, in cui il Tribunale entra solo per un mero controllo di legittimità sull’operato dei predetti soggetti; b) un piano di risanamento, che può essere sia frutto di iniziativa dell’imprenditore in crisi, sia essere sviluppato da questi in accordo con altri – ad es. nuovi finanziatori – mentre non necessita di essere concordato con i creditori, bensì semplicemente di essere classificato come “ragionevole” da un esperto, evitandosi in tal modo le azioni in revocatoria dei pagamenti, seppur entro certi limiti; c) gli accordi di ristrutturazione dei debiti, che si concretano in un accordo privato tra l’impresa in crisi e uno o più dei creditori, che coprano almeno il 60% dei crediti.

Anche qui dev’esserci la valutazione di un esperto, da cui risulti il soddisfacimento integrale dei creditori che non partecipano all’accordo, e che attesti l’attuabilità degli accordi; a queste condizioni l’accordo viene omologato dal Tribunale, e si esclude la possibilità di revocatorie.

Lo Studio è quindi attrezzato per il perfezionamento di tali soluzioni stragiudiziali, che, come si può facilmente intuire, necessitano dell’opera di un professionista esperto del ramo. Ugualmente lo Studio può prestare assistenza e difesa in caso di concordato fallimentare o nelle altre procedure concorsuali sopra ricordate. Il titolare, Avvocato Guido Parmeggiani, essendo anche Dottore Commercialista è in grado di operare in maniera penetrante per il buon esito di quanto richiestogli dal cliente.